Art. 5.
(Norma finanziaria).

      1. Lo Stato assegna annualmente, a decorrere dall'anno 2007, alle regioni, in proporzione alla popolazione residente, la somma di un miliardo di euro per l'adempimento degli oneri previsti dalla presente legge al fine della protezione e della promozione della maternità.
      2. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un miliardo di euro annui, a decorrere dall'anno 2007, si provvede annualmente con la legge finanziaria.